Lo statuto

Di seguito lo Statuto da ultimo revisionato con modifica approvata dall’Assemblea dei soci in data 11 maggio 2019: 

Titolo 1° – DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

ARTICOLO 1 

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, l’Associazione denominata: “LA CITTÀ DELL’UOMO”, da ora in avanti “Associazione”. Dal momento dell’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la denominazione dell’Associazione diventerà “LA CITTÀ DELL’UOMO Associazione di Promozione Sociale” oppure “LA CITTÀ DELL’UOMO APS”. 

ARTICOLO 2 

L’Associazione ha sede in Milano, via Stradella n. 10. 

Con delibera del Consiglio Direttivo, la sede dell’Associazione potrà essere trasferita in altro luogo sempre all’interno del Comune di Milano. In tal caso, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di deliberare il conseguente aggiornamento del presente articolo dello Statuto dell’Associazione. 

Con delibera del Consiglio Direttivo potranno costituirsi sezioni nell’ambito del territorio nazionale. L’Associazione può collegarsi, confederarsi, affiliarsi, ad altre associazioni nazionali o internazionali che abbiano scopi uguali o analoghi. 

ARTICOLO 3 

L’Associazione si propone di elaborare, promuovere, diffondere, una cultura politica che, animata dalla concezione cristiana dell’uomo e del mondo, sviluppi l’adesione ai valori della democrazia espressi nei princìpi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana, rispondendo alle complesse esigenze della società in trasformazione. 

L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento – in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi – di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati: 

a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (ai sensi dell’art. 5, c. 1, l. d del Codice del Terzo settore);

b) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (ai sensi dell’art. 5, c. 1, l. g del Codice del Terzo settore);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (ai sensi dell’art. 5, c. 1, l. i del Codice del Terzo settore);

d) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco, ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. 

L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa. 

L’Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei princìpi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. 

ARTICOLO 4 

Il patrimonio dell’Associazione è rappresentato da: a) quote e contributi dei soci; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, della Regione, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, dell’Unione europea e di organismi internazionali (anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari); d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; e) proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f) erogazioni liberali dei soci e dei terzi; g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, celebrazioni e sottoscrizioni anche a premi; h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale e con la qualifica di ente associativo non commerciale. 

Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 

Non avendo l’Associazione scopo di lucro, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale ai propri soci, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. 

Titolo 2° – SOCI

ARTICOLO 5 

I fondatori sono soci dell’Associazione. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all’Associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’Associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. Gli enti del Terzo settore e gli altri enti senza scopo di lucro possono essere  ammessi a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale. 

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda con: a) indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; b) dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; c) motivazione che fonda la richiesta di ammissione. 

Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve motivare, entro 60 giorni, la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri, che delibera sulle domande non accolte. 

La suddivisione dei soci in diverse categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi. In particolare, tutti i soci maggiori d’età hanno diritto di: a) eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi; b) esaminare i libri sociali; c) essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento; d) partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’Associazione; e) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate; f) ricevere le pubblicazioni dell’Associazione; g) prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei  bilanci e consultare i libri associativi. 

Tutti i soci sono tenuti a: a) rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; b) svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; c) versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo. 

Hanno la qualifica di sostenitori i soci – persone fisiche, giuridiche, enti o associazioni – che versino annualmente un contributo almeno dieci volte superiore alla quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo. 

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili né rivalutabili né trasmissibili. 

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale  principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. 

ARTICOLO 6 

La qualifica di socio si perde per il mancato pagamento della quota sociale, per morte, per recesso, per esclusione o per scioglimento, qualora l’associato sia persona giuridica. 

Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’Associazione può essere escluso dall’Associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. 

Il socio può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicare in forma scritta la propria decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare un’apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima. 

I diritti di partecipazione all’Associazione non sono trasferibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. 

Titolo 3° – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 7 

Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione); c) il Collegio dei Probiviri (o Organo di controllo). 

Titolo 4° – ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 8 

L’Assemblea legalmente convocata e costituita è l’organo sovrano dell’Associazione e rappresenta l’universalità dei soci. Le sue delibere legalmente adottate obbligano tutti i soci. 

ARTICOLO 9 

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. 

Le Assemblee hanno luogo nella sede dell’Associazione o altrove, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione, da comunicarsi ai soci almeno sette giorni prima della data fissata per la prima convocazione. 

L’Assemblea ordinaria è convocata per iscritto almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e, in ogni caso, in qualsiasi momento, qualora particolari esigenze lo richiedano. L’Assemblea deve essere comunque convocata quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei soci. 

ARTICOLO 10 

L’Assemblea ordinaria ha come competenze inderogabili quelle di: a) nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; b) nominare il Collegio dei Probiviri; c) approvare il programma di attività dell’Associazione; d) approvare il bilancio; e) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo, che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria; f) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; g) deliberare sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto. 

L’Assemblea straordinaria delibera: a) sulle modifiche dell’Atto costitutivo e dello Statuto, fermo restando quanto previsto al precedente articolo 2, secondo comma del presente Statuto; b) sullo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio sociale. 

ARTICOLO 11 

L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando sia intervenuta almeno la metà dei soci. 

L’Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti. 

L’Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti (o rappresentati dai soci per delega scritta). 

ARTICOLO 12 

L’Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera quando siano intervenuti almeno i tre quarti dei soci. In seconda convocazione delibera qualunque sia il numero dei soci intervenuti. 

L’Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con voto favorevole di due terzi dei soci presenti o rappresentati dai soci per delega scritta. 

ARTICOLO 13 

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In mancanza di ambedue, l’Assemblea è presieduta da una delle persone legalmente intervenute, designata dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente nomina un Segretario per la redazione del verbale. 

I verbali delle Assemblee straordinarie sono redatti da un Notaio. Spetta al Presidente dell’Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l’ordine delle votazioni. La partecipazione all’Assemblea può essere delegata esclusivamente ad altro socio. Ciascun socio non potrà rappresentare più di tre soci assenti. 

I deliberati delle assemblee sono pubblici e spetta al Consiglio Direttivo decidere le idonee forme di pubblicità. 

Titolo 5° – CONSIGLIO DIRETTIVO (O ORGANO DI AMMINISTRAZIONE)

ARTICOLO 14 

Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei soci. 

Lo stesso Consiglio Direttivo elegge, al proprio interno, a maggioranza: un Presidente, un Vice Presidente, un Tesoriere e un Segretario. 

Il Consiglio dura in carica tre anni; esso provvederà, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato, alla convocazione dell’Assemblea elettorale. 

ARTICOLO 15 

Il potere di rappresentare l’Associazione anche in giudizio, nonché quello di firmare nel nome dell’Associazione, spetta al Presidente. Il Vice Presidente svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Presidente può attribuire di volta in volta poteri specifici ad altri Consiglieri. 

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei componenti. 

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell’Associazione, nonché della gestione e dell’impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio. 

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario e Consigliere sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute per attività connesse alla carica. 

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. 

ARTICOLO 16 

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri, nel luogo indicato nell’avviso di convocazione, da comunicarsi almeno sette giorni prima ai membri del Consiglio. 

ARTICOLO 17 

Il Consiglio sarà presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, da un Consigliere designato dalla maggioranza dei presenti. 

Il Consiglio sarà validamente riunito con la maggioranza dei Consiglieri in carica; delibererà validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente. 

ARTICOLO 18 

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione che non siano dallo Statuto espressamente riservati all’Assemblea. 

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. 

Nell’ambito delle iniziative più opportune per il conseguimento dello scopo associativo, il Consiglio Direttivo: a) esegue le deliberazioni dell’Assemblea; b) formula i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; c) predispone il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge; d) predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la  programmazione economica dell’esercizio; e) delibera l’ammissione e l’esclusione degli associati; f) delibera le azioni disciplinari nei confronti degli associati; g) stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; h) cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati; i) promuove in particolare incontri nazionali e internazionali anche con altre associazioni, enti, istituzioni; j) organizza convegni di studio, incontri operativi e congressi, avvalendosi della collaborazione di esperti da scegliersi preferibilmente fra i soci; k) cura le pubblicazioni dell’Associazione; l) costituisce, ove ne ravvisi l’opportunità, speciali commissioni consultive per lo studio di particolari problemi ovvero per lo svolgimento di particolari attività. 

ARTICOLO 19 

Il Consiglio Direttivo, qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare i membri elettivi in carica, è integrato dai soci primi tra i non eletti. I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato. 

ARTICOLO 20 

È compito del Segretario dare attuazione alle delibere del Consiglio Direttivo, provvedere alla tenuta dei registri e della documentazione inerente alle attività dell’Associazione, curare le comunicazioni degli avvisi dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, redigere i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio. Il Segretario può essere affiancato da un Segretario aggiunto, nominato d’intesa con il Presidente, per lo svolgimento dei compiti dell’Associazione. 

Titolo 5° bis – COLLEGIO DEI PROBIVIRI (O ORGANO DI CONTROLLO) 

ART. 20 bis 

Il Collegio dei Probiviri, organo collegiale formato da tre membri, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. 

I componenti del Collegio, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. I predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. 

Il Collegio vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei princìpi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti. In tal caso, il Collegio è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 

I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. 

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi, e segnatamente quelle afferenti l’allontanamento del socio ai sensi dell’art. 6 che precede, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge, alla competenza del Collegio dei Probiviri. 

Il Collegio giudicherà ex bono et aequo, nel rispetto del principio del contraddittorio, senza formalità di procedura ed entro 90 giorni, su ricorso presentato dall’interessato nel termine di 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento impugnato. 

Il lodo sarà inappellabile. 

Titolo 6° – BILANCIO SOCIALE 

ARTICOLO 21 

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. 

Il bilancio di esercizio annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall’Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. 

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. 

 

Titolo 6° bis – LIBRI, VOLONTARI E LAVORATORI 

ARTICOLO 21 BIS 

L’Associazione deve tenere i seguenti libri: a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo; e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dei Collegio dei Probiviri, tenuto a cura dello stesso organo; 

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo. 

ARTICOLO 21 TER 

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, nemmeno indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. 

Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Codice del Terzo settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. 

ARTICOLO 21 QUATER 

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati. 

Titolo 7° – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO 

ARTICOLO 22 

La durata dell’Associazione è stabilita fino a tutto il 2100. La scadenza potrà essere modificata con delibera dell’Assemblea straordinaria. 

ARTICOLO 23 

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. 

A tale fine, l’Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri. 

ARTICOLO 24 

Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.